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Il mantenimento del figlio maggiorenne

šCon sentenza n. 17183/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata, in modo troncante, sui presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo genitoriale di mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno di essi.

šNella sentenza in commento, i giudici di legittimità precisano che il giudice di merito dovrà valutare caso per caso le «circostanze» di cui all'art. 337-septies, comma 1 c.c.. Tale valutazione deve essere ancorata al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, e alla situazione del mercato del lavoro nel settore prescelto; deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura risolvendosi in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.

šLa Corte di Cassazione richiama, altresì, il nesso tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Più precisamente, secondo un orientamento giurisprudenziale, «il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto (e, a norma dei novellati artt. 147 e 315 - biscomma 1 c.c., “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni». In conseguenza di ciò, «la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società». 

šI giudici di legittimità aggiungono inoltre che il matrimonio o la convivenza, essendo espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, escludono la sopravvivenza dell'obbligo di mantenimento, e che nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che il diritto ed il corrispondente obbligo si basano sulla situazione del figlio e non sulle capacità economiche dell'obbligato.

šTuttavia tale obbligo a carico del genitore, secondo la Suprema Corte, non può protrarsi sine die, giacché esso «non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto».

šIl provvedimento in esame, a tal riguardo, sottolinea che integra un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica. Pertanto, in attesa di realizzare le sue aspirazioni, secondo i giudici di legittimità, il figlio ha il dovere di impegnarsi comunque nella ricerca di un lavoro, affinché possa assicurarsi un sostentamento autonomo.

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A cura di Nicola Gloriosoavvocato del Foro di Palermo.

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