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GIUDIZIO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SEGUITO DI NOTIFICA DEL DECRETO DI OMOLOGA

Il ricorrente che, a seguito della notifica del decreto di omologa, non ottiene il pagamento della prestazione entro 120 giorni, può promuovere un giudizio nei confronti dell'INPS

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La tutela indicata in epigrafe, è riconosciuta nei confronti di chi, dopo aver ottenuto il riconoscimento delle prestazioni dovute ed avere notificato all’Ente di Previdenza il relativo decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° comma c.p.c., non abbia ottenuto nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso, il pagamento delle relative prestazioni.

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Non di rado, infatti, l’INPS seppur formalmente reso edotto del riconoscimento di una prestazione assistenziale a seguito di ricorso, non provvede al pagamento del beneficio entro il termine previsto dalla legge.

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Tale circostanza è fonte di pregiudizio nei confronti del richiedente che si vede costretto, dapprima, ad adire l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento di un suo diritto e, in seconda battuta, una volta ottenuta la prestazione, a dover attendere ulteriormente che l’INPS avvii l’iter di liquidazione.

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E’ lo stesso Ente di Previdenza che nel messaggio n. 4818 del 16.07.2015, ha precisato che “dal momento che le prestazioni in questione riguardano un’utenza particolarmente debole, per la quale l’Istituto è impegnato a conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che l’accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni (..)”.

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Se hai ottenuto un decreto di omologa e sono decorsi 120 giorni dalla notifica senza che l’INPS abbia provveduto al pagamento della relativa prestazione, contattaci.

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A cura di Giuseppina Lampasona e Nicola Glorioso, avvocati rispettivamente del Foro di Marsala e del Foro di Palermo.

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