INVALIDITÀ CIVILE: NON SEI STATO CONVOCATO A VISITA DALL’INPS?
In caso di omessa convocazione a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice del lavoro.
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A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (art. 20 D.L. n. 78 dell’1.7.2009 convertito in legge n. 102 del 3.8.2009).
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile, l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede, poi, ad inoltrarlo telematicamente all’Inps utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet.
Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico.
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:
- o tramite patronato o un’associazione di categoria dei disabili;
- o direttamente dall’interessato, utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto.
L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
In caso di omessa convocazione a visita, entro il termine di 120 giorni decorrente dalla trasmissione della domanda all’INPS, è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice del lavoro.
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, infatti, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato (art. 7 - Legge del 11/08/1973 - N. 533).
Se non sei stato convocato dalla commissione medica integrata nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, contattaci.
A cura di Nicola Glorioso e Giuseppina Lampasona, avvocati rispettivamente del Foro di Palermo e del Foro di Marsala.