RITARDO AEREO
QUANDO IL RITARDO AEREO DA DIRITTO AL RISARCIMENTO?
Il ritardo aereo è risarcibile quando il passeggero arriva a destinazione almeno 3 ore dopo l'orario di arrivo previsto nel titolo di viaggio.
In questo caso, per i voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dell'Unione Europea, oppure in partenza da un aeroporto di un paese extra europeo ma operato da un vettore europeo, è previsto un rimborso forfettario di almeno 250 euro.
Compensazione pecuniaria europea
Nel 2009 la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Sturgeon (confermata da pronunce successive), ha sostanzialmente equiparato il ritardo aereo alla cancellazione del volo, riconoscendo a favore dei passeggeri vittime di un ritardo all'arrivo non a 3 ore la compensazione pecuniaria.
Anche in questo caso l'importo dovuto dalle compagnie aeree è commisurato all'ampiezza chilometrica della tratta:
- 250 euro per le tratte inferiori a 1.500 km;
- 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 km.
Tale indennizzo, tuttavia, è escluso in presenza di determinate circostanze, quali ad esempio scioperi, maltempo, o impatto con volatili, che esonerano il vettore.
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